Art. 10.
(Classifica di segretezza illegale).

      1. Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 7 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati al citato articolo 7, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.